Con il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 è stata introdotta, per la prima volta in Italia, una nuova forma di responsabilità, definita amministrativa ma di natura prettamente penalistica, che colpisce direttamente enti e società nel caso di commissione di reati da parte di dipendenti e collaboratori ovvero dei propri amministratori e manager, dai quali sia comunque derivato un vantaggio per l’azienda.
L’adeguamento al disposto normativo, per evitare l’applicazione delle sanzioni in danno della impresa, prevede l’introduzione nei processi aziendali di un Modello di organizzazione e gestione e controllo, finalizzato alla prevenzione dei reati.( amministrativi , ambientali, DELLA sicurezza).
I vantaggi e le opportunità derivanti dall’adozione di tali modelli sono certamente molteplici, ma riteniamo che quelli fondamentali siano rappresentati dalla possibilità di evitare l’applicazione di ingenti sanzioni pecuniarie e interdittive (ed es.. divieto di contrattare con la PA, revoca delle autorizzazioni o finanziamenti), ridurre la possibilità di esclusione da appalti e subappalti pubblici e, soprattutto, rendere più efficace ed efficiente l’organizzazione dei processi di business anche ai fini della valutazione del merito creditizio (Basilea II).
I destinatari della normativa sono tutti gli enti dotati di personalità giuridica e non, e quindi Spa, Srl, Sapa, Snc, Sas, associazioni, cooperative, fondazioni, enti economici sia privati che pubblici e più in generale tutte le imprese organizzate in forma societaria.
Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si distinguono in:
Per limitare l’applicazione di questo nuovo tipo di responsabilità, la normativa richiede all’impresa di dotarsi preventivamente di un Sistema di Controllo per l’esercizio delle proprie attività, volto a ridurre al minimo il rischio di commissione di un reato, anche colposo, da parte dei propri operatori.
Si tratta, in particolare, di un Modello di organizzazione e di gestione dei processi aziendali che coordina tutte le attività aziendali (da quelle operative, a quelle amministrative e di controllo –privacy. riciclaggio, qualità, sicurezza ambiente-) e l’affidamento ad un organismo autonomo ed indipendente (Organismo di Vigilanza o ODV ) dei compiti di vigilanza e controllo. Sostanzialmente, nel caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale (amministratori, manager, ecc.), l’ente o società andrà esente da responsabilità solo nel caso in cui potrà dimostrare la sussistenza dei seguenti elementi:
La responsabilità degli Amministratori per mancata adozione di modelli
Dalla una lettura combinata di quanto previsto dall’art. 2392 del Codice Civile, concernente la responsabilità degli amministratori, e dall’art. 6 del D.lgt. 231/01, è da più parti sostenuto che gli amministratori potranno evitare la responsabilità civile da parte dei soci per i danni causati alla società, solo adottando ed efficacemente attuando i modelli di organizzazione e gestione previsti dal D.lgt. 231/01.
Il Codice degli Appalti, prevede l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ovvero di subappalti, con conseguente divieto di stipulare i relativi contratti, di tutti i soggetti nei cui confronti è stata applicata la sanzione di cui all’art. 9 comma 2 lettera c, del D.lgt. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Kuhn® Srl è in gradi di supportarvi:
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di “responsabilità” a carico degli enti derivante dalla commissione di determinate fattispecie di reato, nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi.
La “responsabilità amministrativa” prevista dal decreto consente di colpire il patrimonio degli enti (direttamente tramite sanzioni pecuniarie, o indirettamente tramite, ad es., l’interdizione dall’esercizio dell’attività) che hanno tratto un vantaggio dalla commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche che rappresentano l’ente o che operano per esso.
L’ente tuttavia non risponde se dimostra di aver “adottato ed efficacemente attuato” un “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” ai sensi dell’art. 6 del citato Decreto (di seguito, per brevità denominato anche “Modello”), tale da prevenire la commissione dei reati della stessa fattispecie di quello verificatosi. L’adozione e la puntuale attuazione del Modello, il suo costante aggiornamento al dato normativo e una continuativa vigilanza sul suo rispetto affidata ad un organo dotato di specifici requisiti (Organismo di Vigilanza), consentiranno all’ente di prevenire il verificarsi degli illeciti o, quantomeno, di essere esonerato da responsabilità qualora uno dei reati rientranti nella previsione legislativa sia commesso attraverso l’elusione fraudolenta delle procedure disciplinate nel Modello medesimo.
Tra gli strumenti organizzativi a disposizione dell’ente per presidiare il rischio di commissione dei reati, la formazione ricopre un ruolo centrale e determinante, sia in funzione preparatoria della dirigenza alle tematiche ed alle conseguenze della “responsabilità 231/01”, sia per la diffusione tra tutti i soggetti coinvolti delle regole organizzative e dei protocolli contenuti nel Modello,
La formazione sarà tanto più necessaria in determinati momenti della vita dell’Ente, come a seguito dell’adozione del Modello, in occasione di ogni sua modifica o aggiornamento rilevante, in caso di introduzione di significative modifiche organizzative o avvicendamento delle figure direttive.
Inoltre, una specifica formazione sulle materie dell’anticorruzione e della trasparenza è obbligatoria per gli enti sottoposti alla relativa disciplina legislativa la quale prevede una strategia formativa basata su due livelli: uno generale, che riguarda tutti i dipendenti soprattutto per l’aggiornamento delle competenze in tema di etica e legalità, ed uno specifico rivolto al Responsabile Prevenzione della Corruzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio.
In ultimo, ma non per importanza, la formazione sui temi della compliance alla normativa 231/01, alla luce degli obiettivi generali di un percorso di legalità aziendale o istituzionale, rappresenta lo strumento imprescindibile per “creare un clima di legalità” e supportare il cambiamento culturale e organizzativo dell’ente.
Nell’ambito di tale quadro normativo, Kuhn® può offrire la propria esperienza nella predisposizione di un ciclo di incontri di formazione in favore del personale della Vostra Azienda e nella fornitura delle docenze, garantendo la pertinenza e il monitoraggio e l’efficacia della propria attività.
In particolare il piano formativo è articolato in due ambiti d’intervento: