Diagnosi energetica

Fissato al 5 Dicembre 2019 il termine entro il quale presentare la Diagnosi Energetica per i Soggetti Obbligati indicati al D.Lgs. 102/2014.

L’articolo 8 del D.Lgs. 102/2014 definisce Soggetti Obbligati alla redazione di una Diagnosi Energetica ogni quattro anni, le seguenti tipologie di azienda:
  • Le GRANDI IMPRESE, che da almeno due anni abbiano più di 250 dipendenti e un fatturato superiore a € 50.000.000 o un totale di bilancio superiore a € 43.000.000;
  • Le IMPRESE ENERGIVORE, ovvero quelle Imprese a forte consumo di energia elettrica che si siano iscritte all’elenco per poter accedere all’agevolazione a loro riservata.

 

La Diagnosi Energetica è una valutazione sistematica e periodica dei consumi finali di energia delle Aziende, volta all’individuazione di eventuali criticità tecnico-gestionali. Il fine è l’attuazione di soluzioni capaci di garantire un risparmio economico ed un minore impatto ambientale, aumentando contestualmente la competitività aziendale: l’efficienza energetica rappresenta un vantaggio strategico rispetto ai competitor incidendo in maniera sostanziale sul costo della produzione.

Quest’anno il pre requisito per essere considerate Aziende Energivore si è abbassato 1 GWh. Tale riduzione, ha ampliato notevolmente la platea di soggetti che potrebbero essere interessati dagli sgravi ottenibili attraverso lo sviluppo di una diagnosi energetica e dall’attivazione della pratica stessa.

 

LE GRANDI IMPRESE, OBBLIGATE AD EFFETTUARE DIAGNOSI ENERGETICHE ENTRO LA FINE DEL 2019, POTRANNO OTTEMPERARE A TALE OBBLIGO ANCHE SOLO CERTIFICANDOSI ISO 50001. Le aziende soggette all’obbligo di trasmissione delle diagnosi energetiche entro fine anno, inoltre, sono tenute a misurare (tramite strumenti di misura) almeno una parte dei propri consumi energetici, ai fini della predisposizione delle diagnosi stesse (stime indirette non sono più ammesse). Molte di queste aziende, verosimilmente, non hanno però installato lo scorso anno gli strumenti necessari; in tali casi, la ISO 50001 si configura come un modo semplice ed efficace per risolvere una simile situazione e soddisfare gli obblighi di legge.

 

Così recita il documento del Ministero dello Sviluppo Economico dello scorso dicembre (vd allegato), che fornisce significativi chiarimenti in merito alle diagnosi energetiche e alla certificazione ai sensi della norma ISO 50001, in relazione agli adempimenti richiesti dal D.Lgs. n. 102/2014.

 

Viene chiarito che una grande impresa che implementa un sistema di gestione dell’energia conforme allo standard ISO 50001, certificato da un Organismo accreditato, non è tenuta ad eseguire la diagnosi di cui al D. Lgs. n. 102/2014.

 

Il documento del MISE chiarisce inoltre che, per le imprese multi-sito, “le diagnosi energetiche dovranno essere eseguite solamente per i siti posti al di fuori del perimetro certificato e se tutti i siti individuati ricadessero nel confine certificato non sarà necessario effettuare diagnosi energetiche”.

 

Per le aziende certificate ISO 50001 non dover eseguire ed inviare le diagnosi energetiche costituisce un’importante semplificazione (mentre, in passato, anche tali aziende erano state comunque tenute a predisporle e a trasmetterle ad ENEA).

 

Le imprese certificate ISO 50001 potranno limitarsi a inviare:

 

  • copia del certificato ISO 50001 in corso di validità
  • un file, denominato “matrice di sistema”, tramite il quale “sia possibile evincere secondo quali criteri e modalità il sistema di gestione dell’energia ISO 50001 implementato è rispondente ai requisiti dell’Allegato 2 Dlgs.102/14, nonché in quali documenti, procedure e/o registrazioni è posta in evidenza e sia possibile rintracciare tale conformità”
  • file excel riepilogativo/i contenente/i elementi quantitativi degli indicatori di prestazione energetica delle principali aree di Uso Significativo dell’Energia individuate dall’organizzazione

 

I file sopra menzionati saranno disponibili nel sito http://www.efficienzaenergetica.enea.it

Fonte: MISE

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