Sblocca cantieri

Sblocca cantieri

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019, la Legge n. 55 di conversione del decreto legge 32/2019 c.d. “sblocca cantieri”.

Qui, di seguito, alcune delle novità più rilevanti introdotte nel settore e, ormai, vigenti da alcuni mesi

Appalto integrato

Il comma 1 dell’articolo 1 dispone che, fino al 31 dicembre 2020, non trova applicazione la previsione di cui all’art. 59, comma 1, Dlgs 50/2016, quarto periodo ove era stabilito il divieto di “appalto integrato” (salvo le eccezioni contemplate nel periodo stesso), cioè il divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori. In verità, leggendo il terzo periodo dello stesso art. 59, comma 1 – che così recita “Fatto salvo quanto previsto al comma 1 bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall’articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell’opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti” – non si può fare a meno di evidenziare che sembrerebbe che il ricorso all’appalto integrato sia possibile soltanto nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori.

Il comma 20, lettera m), inoltre, inserisce una nuova previsione in base alla quale i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del Codice e del nuovo regolamento di attuazione. Detti requisiti devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti previsti come operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Si stabilisce, invece, che le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione debbano documentare i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano posseduti dal proprio staff di progettazione.

Appalto integrato per manutenzioni

Il comma 6 dell’articolo 1 reca una disposizione transitoria che prevede l’applicazione, fino al 31 dicembre 2020, di una disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (purché non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti), precipuamente finalizzata a consentirne l’affidamento sulla base del progetto definitivo e l’esecuzione a prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Centralizzazione degli appalti

Il comma 1 dell’articolo 1 dispone che, fino al 31 dicembre 2020, non trova applicazione l’art. 37, comma 4, Dlgs 50/2016 eliminando di fatto l’obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture tramite centrali di committenza.

Collegio consultivo tecnico

Con i commi 11, 12, 13 e 14 dell’articolo 1 viene consentito alle parti, al fine di prevenire le controversie nella fase di esecuzione del contratto, di nominare – fino alla data di entrata in vigore del regolamento unico – un collegio consultivo tecnico, prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto e, comunque, non oltre 90 giorni dalla data di tale avvio. Il collegio consultivo tecnico svolge funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.

Commissari di gara

Rinviata al 31 dicembre 2020 l’applicazione della norma su composizione commissioni di gara in caso di OEPV. Pertanto, fino a quella data, è previsto che, in caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell’Albo ai fini della compilazione della lista, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze.

Commissari straordinari

Con l’articolo 4  è prevista una serie di misure riguardanti: la nomina e le funzioni dei commissari straordinari per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, la nomina di un Commissario straordinario per la rete viaria della Regione Siciliana, la conclusione dei programmi infrastrutturali “6000 Campanili” e “Nuovi Progetti di Intervento”, l’istituzione di un nuovo Programma di interventi infrastrutturali per piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti, la chiusura di determinati interventi infrastrutturali collegati agli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, il completamento della infrastruttura viaria Lioni – Grottaminarda, l’impiantistica connessa alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici della regione Lazio e della città di Roma Capitale. Durante l’esame al Senato, sono state introdotte le seguenti misure aggiuntive riguardanti: il completamento e la messa in esercizio del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia (Sistema Mo.S.E.), il Ponte di Parma “Nuovo Ponte Nord”, la realizzazione della Piattaforma Unica Nazionale (PUN) relativa ai punti di rifornimento per combustibili alternativi, la messa in sicurezza di edifici e territorio dei comuni per il 2020, la cessazione anticipata di rapporti di concessione autostradale, la costituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), gli eventi di Cortina d’Ampezzo (Finali di coppa del mondo e campionati mondiali di sci alpino per gli anni 2020 e 2021), l’interporto di Trento, l’interporto ferroviario di Isola della Scala e del porto fluviale di Valdaro, il Nodo ferroviario di Genova e il Terzo Valico dei Giovi.

Ricordiamo, infine, che il comma 3 del citato art. 4 attribuisce ai Commissari straordinari le funzioni di stazione appaltante per l’esecuzione degli interventi previsti e che i Commissari straordinari derogano alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice antimafia (dlgs159/2011).

Consiglio Superiore LL.PP.

Tre commi dell’articolo 1 interamente dedicati al Consiglio Superiore LL.PP. Nel dettaglio il comma 7 eleva, fino alla data del 31 dicembre 2020, da 50 a 75 milioni di euro i limiti di importo per l’espressione del parere obbligatorio del Consiglio; il comma 8 riduce – fino alla medesima data del 31 dicembre 2020 indicata dal comma 7 – a 45 giorni dalla trasmissione del progetto il termine per l’espressione del parere del Consiglio; il comma 9 stabilisce che il Consiglio, in sede di espressione del parere, fornisca anche la valutazione di congruità del costo.

Verifica anomalia delle offerte

Il comma 20, lettera u) dell’articolo 1 reca modifiche all’articolo 97 del Codice in tema di verifica di anomalia delle offerte nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso. Una modifica stabilisce che l’esclusione automatica delle offerte anomale debba essere obbligatoriamente applicata quando l’appalto non rivesta interesse transfrontaliero, quando siano ammesse almeno 10 offerte e, ovviamente, si tratti di gara sotto soglia. Ulteriore novella mira ad introdurre due distinte modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia, utilizzabili a seconda del numero delle offerte ammesse (rispettivamente pari o superiore a 15 oppure inferiore a 15).

Partenariato Pubblico Privato

La lettera cc) del comma 20 dell’articolo 1 estende agli investitori istituzionali ed, anche, agli istituti nazionali di promozione, la possibilità di presentare proposte per l’affidamento di concessioni di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite le modalità della finanza di progetto (partenariato pubblico privato).

Procedure di aggiudicazione

La legge di conversione conferma quanto previsto dal decreto quanto a fasce di affidamento che di seguito si riportano:

Criteri di aggiudicazione

Nel caso di contratti sotto soglia, il nuovo comma 9 bis dell’articolo 36 del codice prevede che le stazioni appaltanti procedano all’aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Si consente, quindi, alla stazione appaltante di utilizzare, senza fornire alcuna motivazione particolare, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa negli affidamenti sotto soglia.

Nel caso di contratti sopra soglia, viene confermato per i lavori il criterio dell’OEPV, con tetto massimo del 30% al prezzo (è stato reintrodotto il limite massimo del 30% precedentemente cancellato dal decreto).

Qualificazione 

Viene portato a 15 anni – anziché 10 – l’ambito temporale rilevante ai fini della prova del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali. Si stabilisce che gli organismi di diritto privato incaricati dell’attestazione (SOA), nell’esercizio dell’attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti della normativa in materia di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti.

Regolamento

La legge di conversione conferma l’impostazione del decreto, in particolare per quanto riguarda il Regolamento unico (che è definito di esecuzione, attuazione ed integrazione) da emanarsi entro 180 giorni.

Nella legge di conversione viene riportato l’elenco delle materie di cui si dovrà occupare il Regolamento: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell’esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformità; h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali.

Rito super accelerato

È cancellato il rito super accelerato negli appalti che imponeva di contestare ammissioni e/o esclusioni dalle procedure di gara, pena la decadenza dal diritto di proporre eventuali azioni giudiziarie avverso l’aggiudicazione.

Riserve

Con il comma 10 dell’articolo 1 viene stabilito che, fino al 31 dicembre 2020, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’art. 25 Dlgs 50/2016

Subappalto

Con il comma 18 viene dettata una disciplina transitoria del subappalto nelle more di una complessiva revisione del codice. Il termine di efficacia finale di tale disciplina è fissato al 31 dicembre 2020. In pratica è prevista la deroga ad alcune disposizioni contenute all’articolo 105 Dlgs 50/2016. Le più rilevanti novità sono costituite dall’innalzamento della quota massima delle prestazioni subappaltabili al tetto del 40% che, comunque, si ribadisce resta limite rimesso a alla discrezionalità della stazione appaltante caso per caso, dall’eliminazione dell’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori e dl pagamento diretto dei subappaltatori a semplice loro richiesta

L’esclusione per violazioni tributaria non definitivamente accertate

E’ stata superata la disposizione, prevista dal decreto, in materia di esclusioni in caso di mancato pagamento di imposte tasse, anche se non definitivamente accertate.

Nella legge di conversione, infatti, non è stata inserita, con conseguente relativa cancellazione, la norma secondo la quale “un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati”.

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